

D.P.R. 21 luglio 1987, n. 339
Approvazione del programma di insegnamento della religione cattolica nella scuola media pubblica nelle scuole secondarie superiori pubbliche, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte
aggiornata al 5.08.2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, relativo all'esecuzione dell'intesa tra l'Autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;
Udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
Visto il verbale d'intesa del 15 luglio 1987, tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana sull'allegato testo;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Emana il seguente decreto:
è approvato il programma d'insegnamento della religione cattolica nelle scuole secondarie superiori pubbliche, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di cui al testo annesso al presente decreto.
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
E IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
In attuazione dei punti 1.2 e 1.3 della "Intesa" tra Autorità scolastica e Conferenza episcopale italiana firmata il 4 dicembre 1985 per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche,
danno atto che il testo definitivo del programma d'insegnamento della religione cattolica nelle scuole secondarie superiori pubbliche, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sul quale si è perfezionata l'intesa, è quello allegato al presente verbale.
Roma, addì 15 luglio 1987
Programma d'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria superiore
I - Natura e finalità.
1. L'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria superiore concorre a promuovere, insieme alle altre discipline, il pieno sviluppo della personalità degli alunni e contribuisce ad un più alto livello di conoscenze e di capacità critiche, proprio di questo grado di scuola. Tale insegnamento è assicurato secondo l'accordo di revisione del Concordato lateranense fra la Santa Sede e la Repubblica italiana e i successivi strumenti esecutivi. Nel quadro delle finalità della scuola e in conformità alla dottrina della Chiesa, l'insegnamento della religione cattolica concorre a promuovere l'acquisizione della cultura religiosa per la formazione dell'uomo e del cittadino e la conoscenza dei principi del cattolicesimo che fanno parte del patrimonio storico del nostro Paese.
2. Con riguardo al particolare momento di vita degli alunni ed in vista del loro inserimento nel mondo professionale e civile, l'insegnamento della religione cattolica offre contenuti e strumenti specifici per una lettura della realtà storico-culturale in cui essi vivono; viene incontro ad esigenze di verità e di ricerca sul senso della vita; contribuisce alla formazione della coscienza morale e offre elementi per scelte consapevoli e responsabili di fronte al problema religioso.
3. Il presente programma propone l'orientamento unitario per gli itinerari didattici che andranno diversificati a seconda dei vari indirizzi dell'istruzione secondaria superiore e in rapporto alle obiettive esigenze di formazione degli studenti. Esso inoltre si svolge secondo criteri di continuità con l'insegnamento della religione cattolica nella scuola media, in modo da stabilire, negli obiettivi, nei contenuti e nei criteri metodologici, una progressione che corrisponda ai processi di maturazione degli alunni.
II - Obiettivi e contenuti.
1. Attraverso l'itinerario didattico dell'insegnamento della religione cattolica gli alunni potranno acquisire una conoscenza oggettiva e sistematica dei contenuti essenziali del cattolicesimo, delle grandi linee del suo sviluppo storico, delle espressioni più significative della sua vita. Essi saranno in particolare abilitati ad accostare in maniera corretta ed adeguata la Bibbia e i documenti principali della Tradizione cristiana; a conoscere le molteplici forme del linguaggio religioso e specificamente di quello cattolico. Saranno avviati a maturare capacità di confronto tra il cattolicesimo, le altre confessioni cristiane, le altre religioni e i vari sistemi di significato; a comprendere e a rispettare le diverse posizioni che le persone assumono in materia etica e religiosa. In tal modo gli alunni potranno passare gradualmente dal piano delle conoscenze a quello della consapevolezza e dell'approfondimento dei principi e dei valori del cattolicesimo in ordine alla loro incidenza sulla cultura e sulla vita individuale e sociale. Saranno così capaci di meglio riconoscere il ruolo del cristianesimo nella crescita civile della società italiana ed europea.
LA DISCIPLINA SCOLASTICA RELIGIONE CATTOLICA
La disciplina scolastica Religione Cattolica intende concorrere, insieme alle altre discipline scolastiche, al raggiungimento delle finalità proprie di ciascun ordine di scuola e utilizza gli strumenti e i metodi tipici dell’apprendimento scolastico facendo propria l’esigenza di una programmazione educativo – didattica attenta alla vita, alle caratteristiche, alle sensibilità, ai problemi di alunni e studenti. L’insegnamento della disciplina RC nella gestione bilaterale in cui è stato configurato si caratterizza come insegnamento: a) asssicurato dallo Stato (Intesa,4.1; Accordo, 9,2 ) e liberamente richiesto da famiglie ed alunni (Nota CEI 91,12); b) svolto nel quadro delle finalità della scuola (Accordo, 9,2; Intesa 4,1; Nota CEI 91,13) e compreso nella programmazione educativa (DPR n. 405 del 15 luglio 1988). Ciò significa anzitutto che la scuola riconosce alla disciplina RC un ruolo non accessorio o aggiuntivo, ma di tipo curricolare ai fini del pieno conseguimento dei propri obiettivi educativi finali. D’altra parte, significa che disciplina RC s’impegna a fare sue quelle finalità – fondamentalmente informative, educative e critiche – che vengono oggi assegnate alla scuola pubblica in base ai valori civili comuni riconosciuti dalla costituzione dello stato laico, democratico e pluralista. Per ultimo che l’insegnamento della religione cattolica accetta di integrarsi come disciplina nel processo di elaborazione pedagogica e di organizzazione metodologico – didattica proprio del contesto scuola, secondo i diversi gradi di istruzione, i vari indirizzi di studio e le opportunità di interazione interdisciplinare; c) in conformità alla dottrina della Chiesa (Prot. Addizionale, 5; Intesa, 1.1,4.1; Nota CEI 91,13), prevedendo cioè una proposta contenutistica che presenti l’interpretazione che della vita e della storia della religione e della rivelazione dà il cristianesimo cattolico , pur se in dialogo e confronto con altre confessioni cristiane, altre religioni ed altri sistemi di significato; d) nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni (Prot. Addizionale, 5; Intesa1.1); e) distinto e complementare rispetto alla catechesi (Nota 84,13; Nota CEI 91,13); in forza del riconoscimento della sua portata culturale ed educativa, l’insegnamento della religione cattolica nella scuola non si propone direttamente di suscitare l’adesione alla fede, ma di informare con metodo culturalmente corretto, sui contenuti e sui valori del cristianesimo, specie in relazione ai temi e ai problemi di fondo della vita umana; f) istituzionalmente curricolare (Intesa 4,1 a) in quanto deve essere attivata dalla scuola e contribuisce e determina l’ordinario quadro orario delle lezioni, anche se è fruibile per libera scelta; g) confessionale per quanto riguarda i contenuti disciplinari,che sono prevalentemente relativi alla confessione cristiana cattolica anche se è richiamata la necessità del confronto critico e del dialogo con altre confessioni e religioni (Programmi; Sc.Elementare II,1; Sc.Media I, 5; Sc. Superiore II, 1); ma non confessionale per quanto riguarda i fini. L’insegnamento della disciplina RC si presenta come un’attività didattica che ha le caratteristiche per essere offerta a tutti, indipendentemente dal credo religioso di ciascuno. Si tratta di una disciplina scolastica legittimata non a partire dall’appartenenza religiosa della maggioranza delle famiglie o degli studenti ai quali si rivolge, ma fondata primariamente su ragioni di ordine storico – culturale e compresa nelle finalità della scuola. Per tutti infatti risulta importante disporre degli elementi necessari a conoscere, comprendere e decifrare un fenomeno religioso che “ fa parte del patrimonio del popolo italiano” (art. 9, c. 2 dell’Accordo reso esecutivo dalla Legge n. 121 del 25 marzo 1985 art. 9 c. 2) e che ha segnato e segna in modo significativo il nostro contesto storico, culturale e artistico. La confessionalità della disciplina RC è relativa al contenuto: si tratta cioè di approfondire la conoscenza di una particolare esperienza religiosa perché è quella che dal punto di vista storico e culturale risulta più rilevante. Non è confessionale invece nelle finalità, quasi escludesse la libertà di scelta in campo religioso da parte degli alunni. L’insegnamento della religione cattolica, così come definito dalle norme(in particolare la Legge 121/85, il DPR 751/85 e il DPR 405/88) e dai Programmi ministeriali (DPR 294/87 Sc. Elementare, DPR 350/87 Sc. Media, DPR 339/87 Sc. Superiore) risponde efficacemente anche alle istanze espresse dall’attuale contesto caratterizzato dal pluralismo etnico, culturale e religioso. In tale contesto infatti risulta utile, da una parte, approfondire le conoscenze rispetto a quanto caratterizza le specifiche e differenti identità in gioco, dall’altra, favorire momenti di confronto e atteggiamenti improntati al rispetto, al dialogo e alla tolleranza. La Chiesa considera l’insegnamento della disciplina RC come una forma di servizio necessario in una scuola moderna, realmente pluralistica e democratica, rispettosa della dimensione esistenziale dell’uomo e delle tradizioni culturali dell’Italia. Di tale insegnamento le norme del Concordato e le relative Intese applicative indicano le linee essenziali corrispondenti alle finalità proprie della scuola. Il contesto scolastico nel quale la disciplina RC si svolge rinvia chiaramente alle motivazioni culturali ed educative della sua presenza e alla sua fisionomia di servizio agli alunni, sul versante della conoscenza, della consapevolezza dell’esperienza religiosa cristiana in generale e sul territorio, e dell’importanza del dialogo con altri sistemi di significato e altre esperienze religiose. Chiarendo con ciò anche il pieno rispetto della laicità della scuola e la sua caratterizzazione di attività scolastica offerta a tutti. L’insegnamento della disciplina RC nella scuola è da considerare come forma di vera azione evangelizzatrice in quanto occasione preziosa per la Chiesa di dispiegare il proprio interesse verso l’uomo nella scuola, e nello stesso tempo è presenza di servizio, rivolto ad alunni e famiglie, rivolta al pieno sviluppo della personalità dell’allievo, nelle dinamiche tipiche dei processi scolastici e nel rispetto della libertà di ciascuno.
Doctrina christiana (Dottrina cristiana) Si concede l'indulgenza parziale al fedele che impartisce o riceve l'insegnamento della dottrina cristiana. Colui che, in spirito di fede e carità, impartisce l'insegnamento della dottrina cristiana, può conseguire l'indulgenza parziale secondo la concessione di carattere generale n.11. Con questa nuova concessione si conferma l'indulgenza parziale per l'insegnante e la si estende al discepolo. (dall'Enchiridion indulgentiarum o Manuale delle indulgenze, pubblicato su Acta Apostolicae Sedis il 29 luglio 1968)
Il Concordato del 1929 così recita all'articolo 36: "L'Italia considera fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E perciò consente che l'insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi d'accordo tra la Santa Sede e lo Stato". 25.000 è il numero degli insegnanti di Religione in Italia. La retribuzione è dello Stato. L'Accordo di revisione dello stesso Concordato sancito con
legge 121 del 25 marzo 1985 nell'articolo 9.2 stabilisce una continuità:
"La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado".
L'insegnamento della religione è presente in quasi tutti gli altri paesi europei (è assente solo in Francia, Repubblica Ceca e Slovenia) con diverse modalità (obbligatorio o facoltativo), contenuti (religione cattolica, protestante, ortodossa), approcci (storico, etico, para-catechistico). E' obbligatoria con facoltà di esonero in Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Germania, Grecia, Estonia, Finlandia, Malta, Regno Unito. Obbligatoria senza alcun esonero in Svezia. Questo per dire quanto sia importante lo studio della religione, in quante parte fondamentale della cultura e della storia delle società. Nel quadro delle finalità della scuola e in conformità alla dottrina della Chiesa Cattolica, l'I.R.C. concorre a promuovere l'acquisizione della cultura religiosa per la formazione dell'uomo e del cittadino e la conoscenza dei principi del cattolicesimo che fanno parte del patrimonio storico del nostro Paese. (Art. 1 Nuovi programmi IRC). Con riguardo al particolare momento di vita degli studenti e in vista del loro inserimento nel mondo del lavoro e civile, l'IRC offre contenuti e strumenti specifici per una lettura della realtà storico - culturale in cui essi vivono; viene incontro ad esigenze di verità e di ricerca del senso della vita, contribuisce alla formazione della coscienza morale e offre elementi per scelte consapevoli e responsabili di fronte al problema religioso. (Art. 2 Nuovi programmi IRC). Gli insegnanti di religione, come i colleghi delle altre materie, hanno programmi di riferimento, pubblici e approvati dall'autorità scolastica. Recentemente, in accordo con l'avvio della riforma Moratti, sono stati approvati e sono entrati in vigore precisi Osa (Obiettivi specifici di apprendimento) per il ciclo primario e la secondaria di primo grado. Ad essi devono fare riferimento anche i libri di testo.
Nell’ipotesi in cui, in sede di formulazione del giudizio finale successivo all’accertamento del recupero delle carenze formative, abbiano per assurdo ad insorgere perplessità sulla partecipazione degli insegnanti di religione cattolica alla attribuzione del punteggio per il credito scolastico, in particolare a causa della nota sentenza n. 7076/2009 del TAR-Lazio, con cui quest’ultimo (in contrasto con l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato in sede cautelare) ha annullato le OO.MM. n. 26/07 e n. 30/08 nella parte in cui prevedevano la partecipazione a pieno titolo dei docenti di religione cattolica alle deliberazioni del consiglio di classe per l’attribuzione del credito scolastico agli alunni avvalentesi dell’IRC, si invitano i docenti di religione a chiedere l’inserimento a verbale della seguente puntualizzazione: “L’O.M. n. 26/07 e l’O.M. n. 30/08, dichiarate illegittime dal TAR-Lazio con sentenza n. 7076/2009 nella parte in cui prevedevano il concorso a pieno titolo dei docenti di religione cattolica all’attribuzione del Credito scolastico agli alunni avvalentesi del relativo insegnamento, hanno esplicato efficacia limitata rispettivamente all’a.s. 2006/2007 e 2007/2008. Per l’a.s. 2008/2009 la materia è stata regolata dalla O.M. n. 40 dell’8 aprile 2009, segnatamente all’art. 8 c. 13, che testualmente dispone: “I docenti che svolgono l’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernente l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento”. La O.M. n. 40/2009 non è stata mai sospesa nè tantomeno annullata da alcun organo di giustizia e pertanto conserva piena efficacia. In ogni caso e comunque, con l’art. 6 c.3 del d.p.r. del 22.06.2009 n. 122 (pubblicato sulla G.U. n. 191 del 19 agosto 2009) è stata normativamente previsto, a regime, che “In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, cui partecipano tutti i docenti della classe, compresi gli insegnanti di educazione fisica, gli insegnanti tecnico-pratici nelle modalità previste dall’articolo 5, commi 1-bis e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti di sostegno, nonchè gli insegnanti di religione cattolica limitatamente agli alunni che si avvalgono di quest’ultimo insegnamento, attribuisce il punteggio per il credito scolastico di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e successive modificazioni.”
Legislazione di riferimento: CM 491/1996. Gli insegnanti di IRC partecipano alle valutazioni periodiche e finali limitatamente agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. Per l’insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti ed esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto che ne ritrae (DL 297/94, art 309, che ripete la legge 824/30). Solo nella scuola secondaria sopravvive l’uso della valutazione numerica, eccetto per la media inferiore (l’IdR deve esprimere la sua valutazione nella Scuola Secondaria Inferiore con i giudizi non sufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo; nella Scuola Secondaria Superiore con i giudizi non sufficiente, sufficiente, molto, moltissimo), mentre nella scuola elementare vige una scala di giudizi verbali applicata anche all’IRC ( non sufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo). Gli IdR non partecipano alle commissioni di esame, tranne quelli della scuola elementare, sulla base di disposizioni specifiche (OM 65/98, art.3,c.1), ) confermate da diversi Provveditorati. Il docente di Religione (nonostante la sua disciplina non concorra a fare media), concorre invece alla valutazione delle altre componenti del CREDITO SCOLASTICO (assiduità alla frequenza scolastica, frequenza dell’area di progetto — ove prevista -, interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari e integrative ecc). Infatti "i docenti che svolgono l’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento (…). L’attribuzione del punteggio, nell’ambito della banda di oscillazione, tiene conto "del giudizio formulato dai docenti (di IRC) riguardante l’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento…e il profitto che ne ha tratto, con il conseguente superamento della stretta corrispondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti in itinere o in sede di scrutinio finale e, quindi, anche di eventuali criteri restrittivi" (OM 128, art.4 e OM 20.4.2000, n.126). La media dei voti delle materie obbligatorie, quindi, dà luogo a un punteggio di base, cui si può aggiungere un ulteriore punto (la banda di oscillazione) in relazione alle altre voci. Nella certificazione finale degli esami di Stato, invece, le materie da riportare sono solo quelle obbligatorie. "Pertanto non vanno riportate nello spazio del predetto certificato riservato al curricolo le materie oggetto del diritto degli studenti di avvalersi o meno del loro insegnamento" (CM 8509 del 28.6.99). In occasione degli esami di Stato del 2000/1 il MIUR ha risposto ad un quesito, su Internet, correggendo le precedenti disposizioni e riconoscendo la curricolarità dell’IRC. In sede di scrutinio finale, il voto dell’insegnante di Religione, nel caso in cui le norme richiedano una deliberazione da adottarsi a maggioranza, se determinante, si esprime attraverso un giudizio motivato ed iscritto a verbale. (Revisione Intesa del 90, punto 2.7, ripresa dalla CM 139 del 31.5.99, in risposta ad un’interrogazione parlamentare). L’interpretazione di questa norma è ambigua. 2 - Trascrizione del voto di religione cattolica durante gli scrutini finali e validità dello stesso A differenza di tutti gli altri insegnanti al mondo, l’insegnante di religione cattolica vive il momento dello scrutinio finale con angoscia, perché sa che pur esistendo una normativa precisa e chiara, molti Capi di Istituto la ignorano volendo a tutti i costi isolare l’insegnamento della religione cattolica e naturalmente anche chi la insegna. Ma andiamo con ordine. L’esperienza insegna che tutte le difficoltà degli insegnanti di religione, inerenti allo scrutinio finale, possono essere riassunte nelle seguenti domande: . La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica va trascritta sul registro generale, sul pagellino e sui prospetti da affiggere all’albo della scuola? . L’insegnante di religione deve partecipare agli scrutini trimestrali o quadrimestrale e a quelli finali? . Se eventualmente si dovesse votare per l’ammissione o la non ammissione di un alunno alla classe successiva o agli esami, l’insegnante di religione ha diritto al voto? . E se il voto dell’insegnante di religione è determinante il suo voto vale o non vale? In riferimento alla prima domanda incominciamo subito col dire che l’intelaiatura della struttura scolastica dell’ora di religione nelle scuole pubbliche è ancora normata dalla legge n.824 del 5 giugno 1930, e l’art. n. 4 della stessa recita testualmente: “Per l’insegnamento religioso, in luogo di voti e di esami viene redatta a cura dell’insegnante e comunicata alla famiglia una speciale nota, da inserire nella pagella scolastica, riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto che ne ritrae” . Nella CM n. 117 del 23 settembre 1930 applicativa della suddetta legge a proposito dell’art. 4 si legge “Per l’insegnamento religioso, date le sue speciali finalità, non si assegnano voti, né si danno esami, e del profitto che gli alunni ne ritraggono l’insegnante di religione informerà le rispettive famiglie mediante apposita nota da inserire nella pagella o negli altri simili documenti scolastici, nei quali si attesta il profitto di ogni altro insegnamento (art.4)”. La CM n. 11 del 21 gennaio 1987 ricorda che il pagellino di religione “…oltre a recare per ciascun trimestre o quadrimestre firma insegnante et timbro scuola, debent essere vistate da capo di istituto aut docente delegato…” Ed ancora la CM n. 156 del 23 maggio 1987 nel rispondere a quesiti pervenuti al Ministero precisa “che in scuola istruzione secondaria superiore prospetti relativi at risultati scrutini finali da affiggere in albo istituti debent contenere apposito spazio, dopo quello riservato at disciplina religione, per attività …”. Quindi il giudizio dell’insegnante di religione va trascritto sul registrone, sul pagellino e sui prospetti da affiggere all’albo della scuola. In riferimento alla seconda domanda la mancata partecipazione dei docenti di religione cattolica alla valutazione degli alunni che si sono avvalsi dell’ora di religione invalida lo scrutinio, così come previsto dagli articoli 1, 3 e 31 dell’O.M. n. 80 del 9 marzo 1995 integrata dall’O.M. n. 117 del 22 marzo 1996 che io non riporto per mancanza di spazio, dai quali tra l’altro si evince che il consiglio di classe è perfetto solo con la presenza di tutti gli insegnanti, compreso naturalmente l’insegnante di religione. In riferimento alla terza e alla quarta domanda, cioè se l’insegnante di religione deve votare o no e se il suo voto è valido o meno, l’ultimo comma del punto 2.7 del DPR 202 del 23 giugno 1990 con molta chiarezza afferma che “Nello scrutinio finale … il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale” quindi vota, ora cerchiamo di capire se il voto vale o non vale. Il TAR di Puglia-Lecce con sentenza n. 5 del 5 gennaio 1994, il TAR Sicilia-Catania con ordinanza n. 2307 del 19.9.1995 e il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Sicilia con ordinanza n. 130 del 14.2.1996, hanno affermato che il voto espresso dall’insegnante di religione vale “nel senso che il voto del docente di religione, ove determinante, si trasforma in giudizio motivato, ma senza perciò perdere il suo carattere decisionale e costitutivo della maggioranza”, è necessario quindi, solo in questo caso che l’insegnante di religione trascriva sul registro dei verbali il suo giudizio in modo articolato. Se qualche capo d’istituto non si comporta come la norma prevede, è sufficiente che l’insegnante di religione faccia mettere a verbale che lui si dissocia dalla decisione adottata dal consiglio di classe e che quindi impugnerà l’atto del consiglio di classe per vizio di legittimità. Nel malaugurato caso che tutto questo dovesse avvenire, l’insegnante di religione dovrà avvisare tempestivamente l’ufficio IRC competente, perché lo scrutinio verrà sicuramente rifatto.








